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21 Dicembre 2006

allegato a) al n° 294012 di raccolta

Statuto

TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE
E’ costituita con sede nel comune di Reggio Emilia, la società cooperativa denominata “CASE POPOLARI MANCASALE E COVIOLO – Società Cooperativa “. La cooperativa potrà istituire e sopprimere, con delibera del consiglio d’amministrazione nei modi e nei termini di legge, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all’estero.

ART.2 DURATA
La società avrà la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’assemblea straordinaria

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

ART.3 SCOPO
Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, nell’ambito dell’oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, ed a condizioni economiche, qualitative e di garanzia possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato, il soddisfacimento dei propri bisogni abitativi immediati e futuri.
In riferimento ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento, demandandosi all’organo amministrativo la facoltà, nei limiti della compatibilità con le norme legislative, statutarie e regolamenti, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei medesimi, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. E’ espressamente consentita la facoltà per la società di svolgere la propria attività anche con terzi non soci. La cooperativa si propone altresì di contribuire allo sviluppo del movimento cooperativo.
Perciò la cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue), associazione nazionale di rappresentanza e tutela della cooperazione giuridicamente riconosciuta, e alle sue organizzazioni territoriali e settoriali. Su delibera del consiglio d’amministrazione potrà aderire ad altri Organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ART.4. OGGETTO
La cooperativa con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto principalmente l’assegnazione ai soci in godimento a proprietà indivisa, in locazione e ulteriori forme contrattuali ovvero in proprietà od altro diritto reale, di immobili abitativi e pertinenziali realizzati, recuperati o comunque acquisiti da parte della cooperativa, nonché in via accessoria o strumentale attività o servizi anche di interesse collettivo connessi direttamente o indirettamente all’oggetto sociale principale.
La Cooperativa opererà in favore dei soci quali cooperativa edilizia di abitazione prioritariamente a proprietà indivisa permanente accessoriamente a proprietà indivisa temporanea o a proprietà divisa.
Per la costruzione e l’acquisto delle case da assegnare ai soci la cooperativa si avvarrà, a seconda delle categorie dei soci assegnatari, sia del credito previsto dalle leggi vigenti in materia di edilizia popolare ed economica, che del credito ordinario ed anche stimolando lo spirito di previdenza dei soci, dell’apposito risparmio dei medesimi. Per la realizzazione delle finalità che ne costituiscono l’oggetto sociale, la cooperativa può compiere tutti i contratti, le operazioni o atti di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria ed avvalersi di tutti gli strumenti, rapporti ed apporti previsti o ammessi dalle disposizioni in vigore; in particolare, la cooperativa potrà anche e tra l’altro:
a. acquistare ed alienare aree anche a mezzo di permute; ottenere il diritto di superficie su aree di proprietà di enti pubblici e privati; acquistare ed alienare immobili, anche se locati ed anche da demolire, risanare, ristrutturare o completare, e costituire o acquisire l’usufrutto sugli stessi;
b. costruire ed effettuare interventi di manutenzione, recupero, ricostruzione di immobili, e di riqualificazione urbana, sia mediante appalto ad imprese di costruzione, che acquistando direttamente i materiali, i componenti e gli impianti necessari per la loro realizzazione e manutenzione o recupero, sia direttamente in economia;
c. contrarre mutui e finanziamenti di altra natura, anche con garanzia ipotecaria, e compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale, comprese l’apertura di conti correnti, l’assunzione di affidamenti bancari e la emissione di cambiali;

d. stipulare contratti di assicurazione, sia nell’interesse della cooperativa che dei soci; e. effettuare anticipazioni e finanziamenti ai soci in quanto necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale;
f. concedere ed ottenere finanziamenti, avalli, fideiussioni, ipoteche ed analoghe garanzie nell’interesse della cooperativa o dei soci o di altre cooperative, purché relative ad operazioni finalizzate al conseguimento dell’oggetto sociale;
g. avvalersi di tutte le agevolazioni vigenti in materia di edilizia residenziale e non residenziale, con l’osservanza delle condizioni e dei vincoli previsti dalle disposizioni che le disciplinano; in particolare, qualora richiesto dalla disposizione agevolativa, non assegnare in proprietà ai soci né alienare, se non nei limiti ed alle condizioni eventualmente previsti, le abitazioni destinate all’assegnazione in godimento a tempo indeterminato, e, nei limiti del periodo convenzionato, anche per quelle a tempo determinato, trasferendone la proprietà, in caso di liquidazione o scioglimento della società all’ente indicato dalla medesima disposizione agevolativa ed alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano tali trasferimenti;
h. prestare ai soci – tramite società partecipate e non – servizi diretti a soddisfare bisogni di natura amministrativa, assistenziale, educativa, culturale, sociale, sportiva e ricreativa quali ad esempio: prestazioni di natura condominiale, la gestione di parcheggi, centri sportivi, attività ricreative e culturali, centri turistici, laboratori ludici, campi gioco, centri per utenze deboli quali anziani, disabili, famiglie in difficoltà, studenti e simili;
i. ricevere prestiti dai soci destinati al conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo articolo 17 e dal regolamento sul prestito sociale in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e in particolare alle disposizioni definite dall’art. 11 del D. Lgs. 1/09/93 n° 385 e successive modificazioni
e integrazioni;
j. assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese sotto qualsiasi forma costituite, consorzi e associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato;
k. alienare a soci e a terzi le unità immobiliari con destinazione non residenziale;
I. consorziarsi anche eventualmente senza la costituzione di un’organizzazione con attività esterna, con altre cooperative per lo svolgimento e il coordinamento delle attività e dei servizi di comune interesse;
m. quale attività strumentale non prevalente assumere partecipazioni in società cooperative, anche sociali ai sensi dell’art. 11 della L.381/91 e consorzi di cooperative che svolgano attività di effettiva rilevanza per il conseguimento dell’oggetto sociale, concedendo eventualmente finanziamenti al fine dello sviluppo della loro attività;
n. aderire ad associazioni, fondazioni ed enti allo scopo di facilitare il conseguimento dell’oggetto sociale;
o. promuovere e partecipare a studi tecnici, economici, finanziari, rivolti al progresso dell’edilizia residenziale;
p. promuovere e realizzare ricerche, studi, esperimenti e impianti per lo sfruttamento e l’impiego di energia alternativa, nonché sperimentare e realizzare nuove tecnologie e tipologie di costruzione;
q. adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, da finanziare con l’emissione, a norma dell’art.5 delle Legge n.59 del 1992, di azioni di partecipazione cooperativa;
r. emettere gli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto;
s. partecipare a gruppi cooperativi paritetici di cui all’articolo 2545 septies del codice civile.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

ART.5 REQUISITI DEI SOCI
Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo richiesto per legge.
Possono essere soci le persone fisiche, che non abbiano interessi contrastanti con quelli della società, che non esercitino in proprio imprese identiche o affini con quella della società e che si impegnino ad osservare edna favorire il conseguimento dello scopo mutualistico della società.
I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la società si avvalga non costituiscono requisiti per la assunzione della qualità di socio, ma unicamente per beneficiare delle attività e servizi mutualistici realizzati con il ricorso a tali agevolazioni. Gli amministratori possono accettare la domanda di ammissione presentata da persone giuridiche, purché non esercitino in proprio imprese concorrenziali o in contrasto con gli interessi della cooperativa.

ART.6 DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio d’amministrazione domanda scritta, che dovrà contenere:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio, professione, codice fiscale e, se diverso dal domicilio, il luogo presso il quale devono essere inviate le comunicazioni della società;
2. l’ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, nella misura stabilita dall’assemblea dei soci entro i limiti di legge;
3. la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti, dei quali dichiara di aver preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; Alla domanda di ammissione di cui al comma precedente deve essere allegato il certificato del tribunale attestante i carichi pendenti. Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati al punto 1) del comma 1, la denominazione della società, la sede legale, l’o ggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all’originale dal Presidente dell’ente e dal Presidente del Collegio sindacale nonché l’estratto della deliberazione di adesione alla società assunta dall’organo statutariamente competente, contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello statuto e dei regolamenti della società.
Il consiglio d’amministrazione, accertata l’esistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del presente statuto e l’inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. La delibera d’ammissione deve essere comunicata all’interessato ed ha effetto con la sua annotazione a cura degli amministratori nel libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso sia stato effettuato il versamento del capitale sociale.
Qualora il nuovo ammesso non esegua, nel termine di 30 (trenta) giorni, il versamento del capitale sociale, la delibera stessa diventerà inefficace.
Il consiglio di amministrazione attribuisce gli alloggi ai soci che abbiano raggiunto il più alto punteggio nella graduatoria. La graduatoria è redatta dal consiglio di amministrazione. In caso di rigetto della domanda d’ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro 60 (sessanta) giorni la relativa delibera e comunicarla all’interessato. In tal caso, l’aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.
Nel caso di deliberazione assembleare difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest’ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall’assemblea con deliberazione da assumersi entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’assemblea stessa.
Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione al bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con r iguardo all’ammissione dei nuovi soci.

ART.7 CARATTERISTICHE DELLE QUOTE
Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa.

ART.8 OBBLIGHI DEI SOCI
I soci cooperatori sono obbligati:
1. al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini stabiliti dal consiglio di amministrazione;
2. all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
3. a pagare puntualmente il rateo di ammortamento dell’alloggio avuto in assegnazione o, se in locazione, il relativo fitto e le quote stabilite dal consiglio di amministrazione per il rimborso delle spese di manutenzione e miglioramento degli alloggi e per la realizzazione dei servizi comuni;
4. a versare le quote di anticipo sul prezzo dell’area e dell’alloggio che saranno fissate dal consiglio di amministrazione;
5. a rispettare puntualmente gli impegni assunti con gli atti contrattuali che disciplinano i rapporti in corso con la società aventi natura corrispettiva, obbligatoria e continuativa, nonché al versamento degli apporti finanziari e dei corrispettivi relativi ai programmi costruttivi a cui partecipi, con le modalità previste delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
6. il socio assegnatario a non sublocare tutta o in parte la casa, l’appartamento o le pertinenze concessegli in locazione dalla cooperativa od autorizzarne l’uso a qualsiasi altro titolo, anche nel caso in cui il subaffittuario sia un socio, senza l’autorizzazione scritta del consiglio d’amministrazione;
7. il socio assegnatario a non ospitare a tempo indeterminato persone senza l’autorizzazione scritta del consiglio d’amministrazione, l’autorizzazione non costituirà comunque titolo per subentri o future assegnazioni. Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.
La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa entro 90 (novanta) giorni.

ART. 9 DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazione dell’assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.
Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

ART.10 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La qualità di socio cooperatore si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento nel caso di persone giuridiche, enti o associazioni.

ART.11 RECESSO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2532 c.c., oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 c.c., può recedere il socio cooperatore:
1. che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. recesso del socio cooperatore non può essere parziale.
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.
Il consiglio di amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediatamente comunicazione al socio. Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per il rapporto mutualistico, dalla data della delibera di accoglimento della domanda.

ART..12 ESCLUSIONE
L’esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal consiglio d’amministrazione allorché:
1. commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti sociali, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali nonché dalle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico;
2. senza giustificato motivo e pur dopo formale intimazione scritta, non esegua in tutto o in parte il versamento del capitale sociale sottoscritto o si renda moroso nei pagamenti per rimborso spese a titolo di corrispettivo per il godimento dell’alloggio corrispondente a due mensilità dell’importo annuo o non adempia puntualmente in tutto o in parte alle obbligazioni assunte a qualunque titolo nei confronti della società.
3. non possieda o abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
4. il socio, senza essere autorizzato dal consiglio d’amministrazione, svolga o si accinga a svolgere, in proprio o in qualsiasi forma per conto di imprese terze, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
5. il socio venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
6. il socio persona giuridica si trovi in stato di liquidazione, fallimento o qualsiasi altra procedura concorsuale;
7. il socio cooperatore, per fatto ad esso imputabile, arrechi danni gravi alla cooperativa, anche ledendone, in qualsiasi modo, verso soggetti terzi, l’immagine pubblica;
8. il socio che abbia variato si domicilio senza darne comunicazione alla cooperativa, ai sensi dell’art.8 secondo comma dello statuto, rendendosi irreperibile ai fini delle comunicazioni sociali per almeno 2 (due volte). Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

ART.13 DELIBERE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE
Le delibere prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci che ne sono l’oggetto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART.14 LIQUIDAZIONE
I soci cooperatori receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sottoscritto e versato, eventualmente rivalutato ai sensi dell’art. 7 della legge n° 59/1992 e di quanto eventualmente attribuito a titolo di ristorno.
La liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel corso del quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.
Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere effettuato entro i 180 (centottanta) giorni successivi all’approvazione del predetto bilancio.
Per la frazione di capitale assegnata al socio a titolo di ristorno il rimborso può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro il termine massimo di 5 (cinque) anni. I soci receduti o esclusi avranno altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

ART.15 MORTE DEL SOCIO
In caso di morte del socio la sua quota d’iscrizione passa all’erede legittimo così come definito di seguito, purché ne faccia espressa richiesta al consiglio di amministrazione entro 3 (tre) mesi dalla morte del socio intestatario e sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.

In caso di morte del socio cooperatore hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l’ammissione, il coniuge superstite, ovvero in sua mancanza, i figli minorenni, ovvero il coniuge separato, al quale, con sentenza del tribunale sia stato destinato l’alloggio del socio defunto. Do In mancanza del coniuge e dei figli minorenni, uguale diritto è riservato ai conviventi more uxorio e agli altri componenti del nucleo familiare purché conviventi alla data del decesso e purché in possesso dei requisiti in vigore per l’assegnazione degli alloggi.
Tale convivenza, alla data del decesso, deve essere instaurata da almeno due anni ed essere documentata da apposita certificazione anagrafica od essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà da p arte della persona convivente con il socio defunto.
Qualora gli eredi non subentrino al deceduto nel rapporto associativo, conseguono il diritto al/rimborso del capitale da lui effettivamente versato ed eventualmente attribuito a titolo di rivalutazione gratuita e a titolo di ristorno nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14.
Gli eredi del socio cooperatore dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale, atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

ART.16 PRESCRIZIONE DEI DIRITTI
I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso del capitale loro spettante entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute, con deliberazione del consiglio di amministrazione, al fondo di riserva legale.

ART. 17 PRESTITO SOCIALE
I prestiti effettuati dai soci alla cooperativa rappresentano un contributo essenziale al conseguimento dello scopo mutualistico ed alla realizzazione dell’oggetto sociale.
I prestiti possono essere con restituzione o vista o vincolati per un determinato periodo di tempo; le remunerazioni riconosciute sui prestiti sono differenziate in modo da privilegiare, per la loro maggiore utilità per la cooperativa e maggiore coerenza con le proprie finalità, i prestiti vincolati, anche attraverso l’abbinamento del vincolo temporale alla possibilità di ottenere la restituzione a vista di una parte del prestito.
Gli interessi corrisposti sui prestiti dei soci persone fisiche e l’importo complessivo dei prestiti effettuati da ciascun socio persona fisica non possono superare i limiti massimi in vigore per l’applicazione delle agevolazioni fiscali che li riguardano. La raccolta del risparmio non è consentita nei confronti dei soci che siano iscritti nel libro dei soci da meno di tre mesi, e deve essere conforme alle disposizioni di legge, tempo per tempo vigenti, che pongano criteri e limiti di natura patrimoniale.
I prestiti sono utilizzati dalla cooperativa unicamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, nei termini e con modalità compatibili con le remunerazioni riconosciute ai soci che li hanno effettuati e con le scadenze previste per il loro rimborso.
Le modalità di raccolta e di restituzione dei prestiti sono disciplinate da un apposito regolamento, predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall’assemblea. Le remunerazioni e le altre condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono determinate ed aggiornate dal consiglio di amministrazione, nei limiti di legge, così come le condizioni contrattuali la cui definizione ed aggiornamento sono ad essi demandate dal predetto regolamento; le modifiche al regolamento sono comunicate ai soci depositanti con le modalità stabilite dal regolamento medesimo. Il regolamento ed il foglio illustrativo analitico relativo alle condizioni economiche applicate ai prestiti sociali sono affissi presso la sede della cooperativa; il foglio illustrativo è consegnato a ciascun depositante all’atto dell’apertura del deposito, unitamente a copia del relativo contratto.
I prestiti direttamente collegati alla realizzazione di specifici programmi o alla fruizione di specifici servizi sono disciplinati dal regolamento e dallo specifico contratto che ne definisce modalità, condizioni e termini di realizzazione o di fruizione.
Non costituiscono finanziamenti né raccolta di risparmio i depositi vincolati infruttiferi versati dai soci assegnatari o fruitori di particolari servizi e prestazioni la cui restituzione possa avvenire soltanto alla conclusione del rapporto instaurato con la cooperativa. Tali depositi sono disciplinati dal regolamento relativo al servizio o all’attività ai quali sono collegati o dal contratto che disciplina il rapporto instaurato fra la cooperativa ed il socio.

TITOLO IV
SOCI FINANZIATORI

ART.18 STRUMENTI FINANZIARI
Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori ai sensi dell’art.2526 C.C.. Rientrano in tale categoria anche i sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della legge n.59/92.
Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci finanziatori si applicano le disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i soci cooperatori, se non in quanto compatibili con la disciplina prevista dal presente titolo e dalle disposizioni sulla società per azioni in materia di conferimenti e di azioni.
Le azioni dei soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto. Si possono tuttavia creare categorie di azioni dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Società, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può determinare il contenuto delle azioni delle diverse categorie. Tutte le azioni dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritte L’emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea straordinaria con la quale devono essere stabiliti l’importo complessivo dell’emissione e i diritti patrimoniali e amministrativi attribuiti ai portatori dei titoli emessi.
Con delibera dell’assemblea straordinaria la cooperativa può altresì emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti del codice civile.

ART.19 AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
La cooperativa, con deliberazione dell’assemblea ordinaria, può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall’art.5, L. 31 gennaio 1992, n.59.
In tal caso la cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le disposizioni vigenti, può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Il privilegio opera comunque in misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita dall’assemblea ordinaria dei soci.
L’emissione delle azioni di partecipazione cooperativa deve essere disciplinata con deliberazione dell’assemblea straordinaria. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al minor importo tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge.
Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai lavoratori dipendenti ed ai soci della cooperativa, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla legge per i soci cooperatori.
All’atto dello scioglimento della società cooperativa le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre quote, per l’intero valore nominale.
La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.
Il valore nominale di ciascuna azione è di Euro 25 (venticinque). Le azioni di partecipazione cooperativa sono imputate ad una specifica sezione del capitale sociale della cooperativa.
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell’art. 2346, comma 1, Codice Civile. Le azioni di partecipazione cooperativa sono disciplinate, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento che dovrà determinare anche l’eventuale termine minimo di durata del conferimento ai fini dell’esercizio del diritto di recesso.
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:
1) al versamento delle azioni sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dal regolamento di emissione;
2) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. L’assemblea speciale degli azionisti di partecipazione è disciplinata dalle norme di legge e da quanto previsto al successivo art. 27.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI

ART.20 ORGANI
Sono organi della Società:
1. l’Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;
3. il Collegio sindacale, se nominato.

ART.21 ASSEMBLEE
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione è effettuata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o anche altrove purché in Italia, mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo in cui si svolge l’assemblea, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima. L’avviso dovrà essere effettuato secondo le seguenti modalità alternative tra loro:
a) pubblicazione sulla G.U. della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
b) pubblicazione sul quotidiano “Gazzetta di Reggio” o “Il Resto del Carlino edizione di Reggio Emilia” o “Il Giornale di Reggio” almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
c) avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata nel domicilio risultante dal libro soci o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell’avvenuto ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno otto giorni prima dell’assemblea.
In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dei componenti dell’organo di controllo, se quest’ultimo è stato nominato. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
Il consiglio di amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria, stabilita nel terzo comma del presente articolo, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle assemblee.

ART.22 ASSEMBLEA ORDINARIA
L’assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio consuntivo compresa la relazione del consiglio di amministrazione e l’eventuale programma * di sviluppo aziendale e ne verifica periodicamente l’attuazione;
2) determina il numero dei componenti il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto disposto dal successivo articolo 29 del presente statuto, e provvede alle relative nomine e revoche;
3) determina la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale;
4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; delibera l’eventuale revoca ai sensi dell’art. 2400 C.C.;
5) conferisce e revoca, sentito il collegio sindacale se nominato, l’incarico di controllo contabile ex articolo 2409 quater del c.c, secondo quanto previsto nel successivo art. 35 del presente statuto e determina il corrispettivo spettante agli incaricati;
6) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex art.2409 bis, se nominato;
7) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria;
8) delibera l’ammontare della quota che si richiede di sottoscrivere a chi presenta domanda di ammissione a socio cooperatore;
9) delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dal consiglio di amministrazione, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell’interessato di pronuncia assembleare;
10) delibera sull’eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell’articolo 37 del presente statuto e sulle forme dell’erogazione stessa, compreso l’emissione di strumenti finanziari;
11) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio d’amministrazione. L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 C.C..
L’assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio sindacale o da tanti soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci cooperatori ed ai soci finanziatori. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta; qualora il consiglio d’amministrazione non vi provveda, la convocazione effettuata dall’organo di controllo.

ART. 23 ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazione dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori, sulla emissione degli strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 18 del presente statuto e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del consiglio di amministrazione: la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del codice civile; l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie; l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni normative; il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

ART. 24 QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:
1) in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
2) in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto. Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione richiede che siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati. Nelle votazioni si procederà per alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell’assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.
Per la validità delle deliberazioni dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ART. 25 INTERVENTO – VOTO – RAPPRESENTANZA
Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci cooperatori e nel libro dei soci finanziatori da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte. Ogni socio cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota ed numero delle azioni possedute. Ciascun socio finanziatore avrà diritto al numero di voti stabilito dalla delibera di emissione dei titoli nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 18 del presente statuto.
I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all’assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia amministratore, sindaco o dipendente, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo 4 (quattro) altri soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’assemblea e conservate tra gli atti sociali.
Le organizzazioni cooperative territoriali delle cooperative cui la cooperativa aderisce potranno partecipare con propri rappresentanti ai lavori dell’assemblea, senza diritto di voto. L’impugnazione di deliberazione assembleare può essere proposta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla deliberazione, anche congiuntamente il 5% (cinque per cento) degli aventi diritto al voto.
Il rappresentante comune nominato dall’assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell’art. 6 della Legge 31.1.1992 n. 59 ha diritto ad assistere all’assemblea generale della cooperativa, senza diritto di voto, con potere di impugnarne le deliberazioni.

ART.26 PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice-Presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza anche di questo, dall’amministratore più anziano d’età o, ove essa lo deliberi, dal socio designato dall’assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.
L’assemblea nomina un segretario e quando occorrono due o più scrutatori.
La nomina del segretario e degli eventuali scrutatori è fatta dall’assemblea con la maggioranza dei voti dei presenti. Il segretario può essere un non socio.
Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

ART.27 ASSEMBLEA SPECIALE DEI POSSESSORI DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
Essendo l’azione di partecipazione cooperativa uno strumento finanziario privo del diritto di voto, gli azionisti di tale categoria si riuniscono in assemblea speciale la cui convocazione compete al consiglio di amministrazione della cooperativa ovvero al rappresentante comune.
Diritti ed obblighi del rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa sono stabiliti dalla legge. L’assemblea speciale delibera sui seguenti argomenti:
a) nomina e revoca del rappresentante comune;
b) approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della società cooperativa che possano pregiudicare i diritti della categoria;
c) costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
d) su ogni altro argomento che interessi la categoria. L’assemblea speciale è convocata almeno annualmente per esprimere il proprio parere in ordine alla rendicontazione sull’attuazione dei programmi di sviluppo ed ammodernamento di cui al precedente art. 19. Detta assemblea, in ogni caso, può essere convocata tutte le volte che ve ne sia la necessità ovvero dietro richiesta di un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa. L’assemblea degli azionisti di partecipazione cooperativa è governata dalle norme dettate dal presente statuto in materia di assemblea della cooperativa, in quanto applicabili e dall’apposito regolamento. Al rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa, eletto per almeno un triennio con deliberazione dell’assemblea speciale, competono i seguenti diritti ed obblighi:
a) tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con la cooperativa;
b) eseguire le deliberazioni adottate dall’assemblea speciale;
c) accedere, esaminare ed estrarre copia dei libri sociali;
d) assistere alle assemblee della cooperativa;
e) impugnare le deliberazioni che pregiudichino i diritti della categoria. In caso di assenza di nomina il rappresentante degli azionisti di partecipazione cooperativa è nominato con decreto del Presidente del Tribunale su domanda degli amministratori della Cooperativa o di uno degli azionisti di partecipazione cooperativa.
L’azionista di partecipazione cooperativa, decade da tale sua qualifica, oltre che nei casi previsti dall’art. 2437 c.c., alla scadenza dei programmi di sviluppo ed ammodernamento.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ART.28 NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA
Il consiglio di amministrazione si compone da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 17 (diciassette) consiglieri. La determinazione del numero dei consiglieri spetta all’assemblea prima di procedere alla loro nomina.
L’amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori.
Il consiglio di amministrazione resta in carica per due esercizi; in ogni caso gli amministratori scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili entro il limite di mandati consentito dalla normativa vigente. Gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi ne diano comunicazione alla cooperativa e l’assemblea ordinaria non vieti tale incarico. Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società. Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, oppure ad un comitato esecutivo; in ogni caso non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie di cui all’articolo 2381 del codice civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

ART.29 COMPETENZE
Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa.
Gli amministratori, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’articolo 2428 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico nonché le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci; devono inoltre documentare la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o precisare le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell’articolo 2545-octies C.C..

ART.30 RIUNIONI
Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri in carica. Ogni qualvolta si riunisce, nomina un segretario di seduta che può essere anche non consigliere e/o non socio.
La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza, e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti prevale il voto del Presidente sempre che il consiglio d’amministrazione sia composto da più di due membri.

Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, ‘origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione.

ART.31 SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall’articolo 2386 del codice civile.
Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall’assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

ART.32 PRESIDENTE
Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.
Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi.
Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE ART.33 NOMINA – COMPOSIZIONE – DURATA
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria ove si verificassero i presupposti di legge di cui all’articolo 2543 del codice civile. Il collegio sindacale, qualora nominato dall’assemblea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge.
I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato.
Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea.
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono dalla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibile
La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

ART.34 COMPETENZA E RIUNIONI
Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l’assemblea qualora nell’espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall’art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico e la sussistenza del requisito della prevalenza ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile.
I sindaci, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici, possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale. Nell’espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci – sotto la propria responsabilità ed a proprie spese

– possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di inel eggibilità e decadenza previste dall’art. 2399, C.C.. L’organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l’accesso a informazioni riservate.
Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell’apposito libro. L’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da soci che rappresentino un terzo dei soci complessivi.

ART.35 CONTROLLO CONTABILE
Il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile.
L’incarico di controllo contabile è conferito dall’assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l’assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l’intera durata dell’incarico.
L’incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:
1) verifica nel corso dell’esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, aye redatto. Ricorrendo i presupposti di cui all’art.2409-bis del codice civile, l’assemblea potră affidate il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

ART.36 PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale dei soci cooperatori che è variabile ed è rappresentato da quote, ciascuna del valore non inferiore e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
b) dal capitale costituito dall’ammontare delle azioni di partecipazione cooperativa ciascuna del valore nominale di Euro 25 (venticinque), destinato alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;
c) dal capitale costituito dall’ammontare delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui al titolo IV del presente statuto diversi da quello di cui al precedente punto b);
d) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 39 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;
e) dalla riserva straordinaria;
f) da ogni altra riserva costituita dall’assemblea e/o prevista per legge. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite del capitale sociale sottoscritto ed eventualmente assegnato.
Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all’atto dello scioglimento.

ART.37 RISTORNI
Compete al consiglio di amministrazione di proporre all’assemblea, considerata la situazione economica e finanziaria della cooperativa, la deliberazione di un eventuale ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto.
In particolare il ristorno, che non costituisce un diritto soggettivo del socio, può essere ripartito esclusivamente tra i soci cooperatori in ragione della qualità e quantità degli scambi mutualistici effettivamente realizzati.
L’attribuzione del ristorno, prioritariamente destinata al consolidamento patrimoniale della società, può avvenire con un aumento delle singole partecipazioni, in deroga a quanto previsto dall’art. 2525 del Codice Civile, ovvero con l’emissione di strumenti finanziari.
In ogni caso l’entità delle quote da destinare al ristorno tiene conto del valore della prestazione mutualistica offerta al socio, potendosi ridurre fino ad annullarsi quanto quest’ultima appaia più vantaggiosa rispetto alle condizioni di altre offerte confrontabili sul piano economico, di garanzie, di qualità e congrua con quanto stabilito dalle convenzioni stipulate con l’amministrazione comunale, configurandosi, pertanto, la fattispecie del ristorno anticipato.
Il ristorno riconosciuto a ciascuno socio non può superare l’uno per cento dell’importo degli scambi mutualistici, come risultante dai ricavi del conto economico del bilancio, avuti dal socio con la cooperativa nell’esercizio cui il ristorno si riferisce. L’entità

complessiva del ristorno deliberato in ogni singolo esercizio non può comunque mai superare né il residuo risultante dalla attività coi soci né il dieci per cento dell’utile realizzati nell’esercizio cui il ristorno si riferisce.

ART.38 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge.
Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell’articolo 2513 del codice civile.
Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dal consiglio di amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Il bilancio deve essere presentato all’assemblea dei soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 2364 C.C.
Il consiglio di amministrazione, con propria deliberazione presa prima della scadenza del novanta giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a centottanta giorni.
Il consiglio di amministrazione dovrà segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sua gestione.

ART.39 DESTINAZIONE DELL’UTILE
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell’utile netto destinandolo:
a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
b) una quota pari al 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell’articolo 11 della L.59/1992;
c) un’eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 37;
d) un’eventuale quota, quale dividendo, a remunerazione del capitale sociale effettivamente versato, nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
e) una eventuale quota a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori nei limiti consentiti dalla legge alle cooperative a mutualità prevalente;
f) un’eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci cooperatori, ai sensi e nei limiti stabiliti dall’articolo 7 della Legge 59/1992;
g) quanto residua alla riserva straordinaria indivisibile. L’assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

ART.40 ACQUISTO DELLE PROPRIE QUOTE O AZIONI
Il consiglio d’amministrazione può disporre l’acquisto o il rimborso di quote o azioni della società purché sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell’articolo 2545-quinquies e l’acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI VARIE

ART.41 SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento anticipato della cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 2545-duodecies del codice civile, è deliberato dall’assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste all’art. 23, secondo comma, dello statuto, decide:
a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della cooperativa;
c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell’assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

ART.42 DEVOLUZIONE PATRIMONIALE
In caso di scioglimento della cooperativa vi è l’obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dall’art. 11 della Legge n. 59 del 31 gennaio 1992, dedotti il rimborso del capitale sociale dei soci cooperatori e dei conferimenti effettuati dai soci finanziatori, eventualmente rivalutati e i dividendi eventualmente maturati.

ART.43 CLAUSOLE MUTUALISTICHE
Le seguenti clausole mutualistiche, previste dall’art. 2514 del c.c., sono inderogabili e devono essere in fatto Osservate:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti-in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo prevista per i dividendi
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.
d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ART.44 DISPOSIZIONI FINALI
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica, il consiglio di amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.